COVID-19 Aggiornamenti
Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Il Ministero della Salute ha emesso il 28 aprile un'ordinanza che regola l'utilizzo della mascherina. Resta l'obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:
STRUTTURE SANITARIEÈ obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Green Pass
Per quanto riguarda il Green pass, con la scadenza dell'ultimo decreto datato 24 marzo e valido fino al 30 aprile, dal 1° maggio scatta l'accesso libero in tutti quei luoghi dove, fino al termine del decreto, il certificato verde è obbligatorio nella versione “base” o “rafforzata”: bar e ristoranti al chiuso, aerei, treni, traghetti e pullman, palestre e piscine al chiuso, feste e cerimonie, convegni e congressi, discoteche e sale da gioco, cinema, teatri e concerti. Fanno eccezione le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario il super Green pass (ottenuto con vaccinazione o guarigione) fino al 31 dicembre.
Vaccinazione
L'obbligo di vaccinazione resta in vigore fino al 15 giugno per: - insegnanti e personale scolastico; - forze dell’ordine; - tutti i cittadini e le cittadine dai 50 anni in su. Anche per queste categorie cessa dal 1° maggio l’obbligo di Green pass base per lavorare. Il vaccino continuerà a essere obbligatorio fino al 31 dicembre per medici, infermieri, personale sanitario e delle Rsa. E solo per loro la vaccinazione sarà obbligatoria per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
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Comunicato stampa: Chiude il Centro Vaccinale di Spirano e apre quello di Antegnate
Da Lunedì 2 Maggio le Vaccinazioni anti-covid (4° dose) e l’Hotspot per i cittadini ucraini si trasferirà dall’attuale sede di Spirano a quella di Antegnate.
Cambia sede ed orario il Centro Vaccinale Anticovid /Hotspot per l'assistenza sanitaria dei profughi provenienti dall'Ucraina: Sabato 30 Aprile sarà, infatti, l’ultimo giorno di attività del PalaSpirà.
Da Lunedì 2 maggio le attività si trasferiranno ad Antegnate nella Sala Polivalente in Via Donizetti 23C.
Il nuovo CVT accoglierà, con giorni ed orari diversi, le due attività, e più precisamente:
Vaccinazioni anti-covid (4° dose) | Hotspot profughi Ucraina |
dal Lunedì al Sabato | Lunedi, Mercoledì e Venerdì |
orario 8.00 – 16.00 | orario 10.00 – 16.00 |
Su prenotazione | Acceso diretto senza prenotazione |
Per le IV dosi è indispensabile la prenotazione (modalità prenotazione https://www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/); rimane, invece, l’accesso diretto per i profughi ucraini.
Nessuna modifica, invece, per l’attività del Drive through di Caravaggio in Via Grippa che proseguirà l’esecuzione dei tamponi, dal Lunedì al Sabato, dalle 08.00 alle 11.00
disposizioni precedenti
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DPCM 3 dicembre 2020Le disposizioni del decreto si applicano dal 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021 Limitazioni agli spostamenti:Il divieto di uscire nelle ore notturne è confermato dalle 22 alle 5 del mattino.
Dal 4 dicembre al 20 è consentito spostarsi solo fra Regioni gialle - così come avviene tuttora - mentre dal 21 dicembre al 6 gennaio è previsto lo stop alla mobilità interregionale. Possibile raggiungere le seconde case solo se si trovano all'interno della propria Regione. VIAGGI ALL'ESTERO - Le frontiere del nostro Paese restano aperte, ma è prevista la quarantena obbligatoria al rientro in Italia per tutti i cittadini che decideranno di trascorrere un periodo all'estero, a prescindere dalla destinazione. Stessa cosa per gli stranieri in arrivo. Aperture delle strutture di vendita:I negozi restano sempre aperti nelle zone gialle e arancioni e dal 4 dicembre all' 8 gennaio potranno rimanere aperti fino alle ore 21 Bar, ristoranti e consumo di alimenti e bevande:Per bar e ristoranti consentito solo asporto sino alle 22 per le zone rosse e arancioni, rimangono aperti sino alle 18 nelle zone gialle. Scuole:Gli studenti delle scuole superiori torneranno fisicamente in classe a partire dal 7 gennaio, con ingressi scaglionati e un nuovo piano dei trasporti. Cinema e teatri:Rimane sospesa l'attività di teatri, cinema Piano Italia cashlessPer incentivare la ripresa dei consumi è stato previsto il cashback di Natale, cioè la possibilità di ottenere un rimborso del 10% delle spese fatte entro fine anno (fino a un massimo di 150 euro) per chi paga con bancomat e carte di credito. per usufruire della possibilità bisogna scaricare app IO.
Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 |
L'ordinanza con cui si dispone l'area arancione per la Regione Lombardia è in vigore dal 29 novembre ZONA ARANCIONE |
Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre
introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19.
L’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ‘zona rossa’, ovvero ad alto rischio. Si applicano pertanto misure di contenimento più restrittive, indicate all’art. 3 del DPCM.
Le misure di seguito elencate saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni da tale data:
- vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, all’interno dello stesso e all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione;
- sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
- chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
- all’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
- sospese le attività inerenti servizi alla persona. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
- didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e prima media continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
- sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP;
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale,
Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto Ristori in vigore dal 29 Ottobre 2020.
Si tratta di un provvedimento che tocca diverse categorie, dalle piccole imprese, agli esercenti alle famiglie in stato di bisogno.
Sono stati stanziati 5,4 miliardi, di cui circa 3 andranno a coprire i ristori per le attività chiuse totalmente in questo mini-lockdown o chiuse fino alle 18, a seguito della definizione delle chiusure anticipate o in toto, stabilite con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 come misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
Le principali misure previste:
- A tutti i titolari di partita Iva al 25 ottobre che siano destinatari delle misure limitative della propria attività con i DPCM di ottobre è assegnato un contributo a fondo perduto che non può essere superiore a 150mila euro.
- Rifinanziamento del comparto di impiantistica sportiva
- Fondo per il sostegno alle associazioni e società dilettantistiche sportive
- Misure a sostegno degli operatori turistici
- 100 milioni a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi imprese e lavoratori della filiera di produzione del libro
- Sostegno all'export e alle fiere internazionali
- Per i proprietari di immobili interessati dalle misure limitative delle attività del Dpcm 24 ottobre è prevista l’esenzione della seconda rata IMU con aumento di 96,4 milioni di euro del ristoro di cui al decreto cd “Rilancio” per compensare i Comuni delle minori entrate
- Proroga ammortizzatori sociali e del reddito di emergenza
- Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
- Stanziati 30 milioni di euro per consentire di effettuare i tamponi anche ai medici di base e pediatri
- 85 milioni di euro in più per l’anno 2020 per rafforzare la didattica digitale integrata
Il Decreto stesso prevede che i benefici verranno erogati a metà novembre.
D.P.C.M. del 24 ottobre 2020
Sintesi delle principali misure:
Inviti a limitare spostamenti e contatti non necessari.
Viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune.
È fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza e di usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Servizi di ristorazione.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18, con un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Scuola.
L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza.
Per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.
Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Palestre, piscine, impianti, centri natatori, centri benessere.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Pratica sportiva.
Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Cinema e teatri.
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
Discoteche, sale da ballo e intrattenimenti.
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Competizioni sportive.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni.
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Lavoro agile nella Pubblica Amministrazione e nel privato.
Implementato il ricorso allo smart working nella Pubblica Amministrazione e raccomandato anche nel privato.
Il testo all'articolo 1 riporta che: Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. |
DPCM 18 OTTOBRE 2020
Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dalla mezzanotte di oggi. Le misure del nuovo Dpcm "si applicano dalla data del 19 ottobre 2020" e "sono efficaci fino al 13 novembre 2020"
A seguire, la sintesi del DPCM 18 ottobre 2020 recante le nuove regole per il contenimento del contagio da SARS-CoV 2:
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18:00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
- Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
- Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- Riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
- Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
- Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
- L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
- Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
- Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.
- Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
- I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
ORDINANZE REGIONE LOMBARDIA 619 E 620
Misure anti-movida
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, trattorie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni.
È vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio.
Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.
È vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.
È sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio
- Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
- È sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo ‘slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale
Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.
Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.
Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie
Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.
Accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali (ORDINANZA N. 619 del 15/10/2020)
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
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